Il 4 giugno 2025 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che entrerà in vigore il 1° luglio 2025.

Tra le novità dell’AEC commercio 2025 si segnala la nuova disciplina delle variazioni unilaterali degli elementi essenziali del contratto di agenzia, che sono la zona, i prodotti, i clienti e la misura delle provvigioni.

Rispetto alla precedente disciplina delle variazioni unilaterali prevista dall’AEC commercio del 16 febbraio 2009, nell’art. 3 del nuovo AEC commercio 2025 sono state introdotte le novità qui di seguito indicate.

Sono state modificate le soglie delle variazioni di “media entità” e di quelle di “sensibile entità”, essendo stata abbassata dal 20% al 15% la soglia delle variazioni unilaterali di “sensibile entità”.

In pratica, a partire dal 1° luglio 2025, si considereranno di:

  • “lieve entità” le variazioni unilaterali, che comportano per l’agente una riduzione tra 0 e il 5% delle provvigioni e delle altre somme percepite dall’agente nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
  • “media entità” le variazioni unilaterali, che comportano per l’agente una riduzione tra il 5% e il 15% delle provvigioni e delle altre somme percepite dall’agente nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
  • “sensibile entità” le variazioni unilaterali, che comportano per l’agente una riduzione superiore al 15% delle provvigioni e delle altre somme percepite dall’agente nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero.

Nei casi di variazioni di lieve entità la preponente è tenuta comunque ad inviare all’agente una preventiva comunicazione scritta.

Nei casi di variazioni unilaterali di “media entità” e di “sensibile entità” la preponente deve inserire nella comunicazione scritta da inviare all’agente l’entità economica della modifica che intende adottare.

Nei casi di variazioni unilaterali di “media entità” e di “sensibile entità” qualora l’agente (sia plurimandatario, sia monomandatario) comunichi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della preponente, di non accettare la variazione, la comunicazione della preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia su iniziativa della stessa preponente.

Nei casi di variazioni unilaterali di “media entità” e di “sensibile entità” l’agente monomandatario ha anche l’ulteriore possibilità di accettare la variazione unilaterale di “media entità” o di “sensibile entità” continuando però ad operare come agente plurimandatario.

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