L’obbligo della dicitura “distributore autorizzato” nei documenti utilizzati con la clientela
Con la sentenza del 5 aprile 2017 il Tribunale di Milano è tornato a pronunciarsi in materia di contratto di distribuzione commerciale ed in particolare si è pronunciato sull’omissione da parte del distributore della dicitura “distributore autorizzato” nei documenti utilizzati nei rapporti con la clientela.
Per meglio comprendere la sentenza in commento è utile ricostruire brevemente la vicenda da cui ha tratto origine tale sentenza.
Nel caso di specie la società Alfa aveva convenuto in giudizio la società Beta per sentir dichiarare l’inadempimento di quest’ultima alle obbligazioni assunte con il contratto di distribuzione stipulato tra le parti in data 17 marzo 2008 e sentire conseguentemente condannare Beta al pagamento della penale convenuta, pari a € 150.000,00, nonché al pagamento dell’importo di € 43.560,00, dovuto a titolo di royalties, oltre al risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale derivante dallo sviamento di clientela causato dall’inadempimento di Beta rispetto ad una specifica clausola del suddetto contratto, secondo cui quest’ultima società si impegnava ad inserire in tutti i documenti, fiscali e non, utilizzati per il normale rapporto con la clientela o per le operazioni di marketing, nonché sul proprio sito aziendale, la dicitura “distributore autorizzato”.
Beta, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice e, in via riconvenzionale, chiedeva altresì che il Tribunale dichiarasse che il contratto si fosse risolto per inadempimento di Alfa e condannasse quest’ultima società al risarcimento dei danni subiti dalla stessa Beta.
All’esito dell’istruttoria, consistita nell’assunzione delle prove orali, il Tribunale di Milano:
- ha condannato Beta a pagare, in favore di Alfa, la somma di € 43.560,00, a titolo di royalties;
- ha respinto le altre domande di Alfa e la domanda riconvenzionale formulata da Beta;
- ha condannato Beta a rifondere ad Alfa la metà delle spese di lite, compensando fra le parti la restante metà.
La sentenza del 5 aprile 2017 del Tribunale di Milano è interessante, in quanto – con particolare riferimento all’asserita violazione da parte del distributore Beta dell’obbligo contrattuale di inserire la dicitura “distributore autorizzato” in tutti i documenti, fiscali e non, utilizzati nei rapporti con la clientela o per le operazioni di marketing, nonché sul proprio sito aziendale – il Giudice adito ha ritenuto che non comporta un illecito sviamento della clientela l’episodica e non sistematica condotta posta in essere da un distributore autorizzato, nel caso di specie Beta, che abbia omesso di esplicitare nei contratti di licenza e nei rapporti di clientela la sua qualità di “mero distributore”.
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