In Spagna il contratto di distribuzione non è disciplinato da una specifica legge, ma, secondo la giurisprudenza spagnola, in presenza di determinati requisiti tale contratto deve essere equiparato al contratto di agenzia, con la conseguenza che al distributore sono dovute le indennità di fine rapporto quando cessa il contratto di distribuzione.

In particolare, secondo i giudici spagnoli, i requisiti che determinano la suddetta equiparazione ed il conseguente riconoscimento delle indennità di fine rapporto in favore del distributore sono i seguenti:

  • si deve trattare di un contratto di distribuzione esclusiva;
  • la cessazione del contratto di distribuzione non deve essere avvenuta su iniziativa del distributore (o concessionario), ma deve essere avvenuta su iniziativa del produttore (o concedente);
  • il distributore deve essere sufficientemente integrato nell’organizzazione del produttore (di solito indici di tale integrazione sono considerati dalla giurisprudenza spagnola: l’obbligo di rispettare i prezzi indicati dal produttore; l’obbligo di informare costantemente il produttore sull’andamento delle vendite; l’obbligo di dare al produttore l’elenco dei clienti);
  • il distributore deve aver apportato nuovi clienti al produttore oppure il distributore deve aver sensibilmente aumentato gli affari del produttore con i clienti esistenti al momento dell’inizio del rapporto;
  • il produttore deve continuare a trarre sostanziali vantaggi dall’attività del distributore anche dopo la cessazione del contratto;
  • il pagamento delle indennità deve apparire equo.

Inoltre, ai fini della quantificazione delle indennità di fine rapporto dovute al distributore in presenza dei requisiti sopra indicati, va considerato che i giudici spagnoli prevedono due tipologie di indennità, che in teoria possono essere riconosciute cumulativamente. Più precisamente la giurisprudenza spagnola prevede le due seguenti tipologie di indennità:

  • l’indennità per clientela;
  • l’indennità per danni e pregiudizi sofferti dal distributore.

L’indennità per clientela consiste nell’indennità dovuta al distributore per la clientela che lo stesso distributore ha procurato al produttore.

I criteri di calcolo di tale indennità variano a seconda se nel contratto di distribuzione sia o meno prevista espressamente l’applicazione analogica delle norme in materia di contratto di agenzia:

  • se è prevista l’applicazione analogica delle norme in materia di contratto di agenzia, l’indennità per clientela viene quantificata sulla base della media dei compensi del distributore negli ultimi cinque anni o, se il contratto di distribuzione ha avuto una durata inferiore a cinque anni, sulla media dei compensi percepiti dal distributore in tale periodo;
  • se non è prevista l’applicazione analogica delle norme in materia di contratto di agenzia, l’indennità per clientela viene quantificata sulla base del lucro cessante.

L’indennità per danni e pregiudizi sofferti dal distributore consiste, invece, nell’indennità dovuta al distributore per i danni da lui subiti per effetto della cessazione del contratto.

Anche in questo caso i criteri di calcolo dell’indennità in esame variano a seconda se nel contratto di distribuzione sia o meno prevista espressamente l’applicazione analogica delle norme in materia di contratto di agenzia:

  • se è prevista l’applicazione analogica delle norme in materia di contratto di agenzia, l’indennità per danni e pregiudizi sofferti dal distributore viene quantificata sulla base dei costi sostenuti dal distributore medesimo, che non sono stati ammortizzati per effetto della cessazione del rapporto;
  • se non è prevista l’applicazione analogica delle norme in materia di contratto di agenzia, l’indennità per danni e pregiudizi sofferti dal distributore viene quantificata sulla base dei danni emergenti.

Infine, per completezza, si segnala che riguardo ai contratti di distribuzione la giurisprudenza spagnola ha elaborato anche il concetto di “debito preavviso”, in virtù del quale in caso di contratto di distribuzione a tempo indeterminato è dovuto dalle parti un preavviso di un mese per ogni anno di durata del contratto con un massimo di sei mesi di preavviso per i contratti di durata pari o superiore ai sei anni, mentre per i contratti di durata pari o inferiore ad un anno è dovuto un periodo di preavviso di un mese.

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