Il passaggio da agente-persona fisica (ditta individuale) ad agente-persona giuridica (società di persone o società di capitali) comporta di fatto la cessazione del precedente rapporto intercorrente tra l’agente e la preponente e l’inizio di un nuovo rapporto tra quest’ultima e la neocostituita società di agenzia.
Considerando che l’iniziativa di modificare il rapporto di agenzia viene presa dall’agente, ne consegue che la preponente può legittimamente non corrispondergli alcuna indennità di fine rapporto (né ex art. 1751 c.c. né ex A.E.C.).
Inoltre al momento della cessazione del nuovo rapporto instauratosi con l’agente operante sotto forma societaria, quest’ultimo non ha alcun titolo alla quota parte dell’indennità di fine rapporto (ex art. 1751 c.c. o ex A.E.C.) relativa al periodo lavorato come ditta individuale.
Per evitare le conseguenze sopra indicate, qualora l’agente opti per il passaggio da agente in forma individuale ad agente in forma societaria, lo stesso dovrebbe preventivamente effettuare una serie di valutazioni possibilmente in accordo con la preponente.
Tuttavia va precisato che, da un punto di vista giuridico, la preponente non ha nessun obbligo nei confronti dell’agente di acconsentire al passaggio da ditta individuale a società.
Nessun problema si pone, invece, per il FIRR, il quale sarà corrisposto dall’Enasarco al momento in cui tale ente riceverà la comunicazione di cessazione del rapporto, stante il passaggio da agente individuale ad agente in forma societaria.
© FTA avvocati. All Rights Reserved