Il principio di buona fede nella cessazione del contratto di concessione di vendita
Nell’esecuzione di un qualsiasi contratto il principio di buona fede non solo opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, ma costituisce anche un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe le parti, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali.
Ne deriva che, nel contratto di concessione di vendita, colui che abbia acquistato merce con segni distintivi del concedente ha diritto alla commercializzazione del prodotto anche successivamente alla data di cessazione del rapporto, qualora il contratto di concessione di vendita non regolamenti le modalità di smaltimento delle giacenze di magazzino rimaste invendute a tale data e, in particolare, non preveda un obbligo di riacquisto dei beni da parte del concedente, né la facoltà di smaltirli da parte del concessionario.
In tal caso, quindi, il concedente non può opporsi alla circolazione di un prodotto nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea, quando tale prodotto sia stato immesso sul mercato dal concessionario con il consenso preventivo del concedente.
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