Con la sentenza n. 20821 del 20 agosto 2018 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della legittimità del recesso per giusta causa della preponente nel corso del periodo di preavviso.
In buona sostanza, con la suddetta pronuncia la Suprema Corte ha affermato che durante il periodo di preavviso, essendo il rapporto di agenzia ancora in corso, lo stesso è suscettibile di essere risolto in tronco con effetto immediato da parte della preponente in caso di sopravvenienza di una giusta causa di recesso, mediante apposita comunicazione scritta in cui si contesta all’agente l’inadempimento integrante gli estremi della giusta causa.
La sentenza in commento è interessante, in quanto affronta un tema su cui finora vi erano solo due precedenti pronunce della Suprema Corte, peraltro non recenti, e soprattutto fa chiarezza su una questione su cui nella prassi ci si interroga spesso durante il periodo di preavviso ossia se la preponente sia o meno legittimata a cessare con effetto immediato il rapporto in pendenza del periodo di preavviso (si pensi ad esempio al caso dell’agente che nel corso del preavviso omette di visitare la clientela).
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