Il termine di prescrizione per il recupero degli anticipi provvigionali
Con le sentenze n. 18266 e n. 18267, entrambe dell’11 luglio 2018, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul termine di prescrizione per il recupero degli anticipi provvigionali erogati dalla preponente secondo il meccanismo utilizzato nella prassi al fine di contemperare l’interesse dell’agente ad evitare l’alea di una ridotta capacità produttiva e quello della preponente a fissare, in linea tendenziale, la misura dei compensi provvigionali.
In particolare nelle due suddette sentenze la Cassazione ha affermato che:
- i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione dell’indebito oggettivo sono riconducibili ad un pagamento non dovuto;
- con il termine “pagamento” l’art. 2033 c.c. intende far riferimento a qualsiasi prestazione derivante da un vincolo obbligatorio che risulti a posteriori non dovuta; l’azione di ripetizione di indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c. consiste in un rimedio giuridico per tutte le situazioni in cui un’attribuzione patrimoniale a favore di qualcuno sia stata eseguita senza un valido titolo giustificativo;
- in applicazione dei suddetti principi giuridici deve ritenersi che gli anticipi provvigionali erogati dalla preponente, una volta intervenuta l’anticipata risoluzione del contratto di agenzia, siano oggettivamente privi di un valido titolo giustificativo;
- pertanto, se un simile pagamento sia stato eseguito, a seguito del sopravvenuto venir meno della causa del pagamento per effetto della anticipata risoluzione del rapporto, il diritto soggettivo alla restituzione delle somme versate quale compenso per affari non conclusi non deriva dal contratto – come sostenuto da parte ricorrente che lo ritiene per questo motivo assoggettato al regime prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2948 c.c. – bensì dall’art. 2033 c.c., poiché un contratto non può attribuire alle parti diritti ulteriori rispetto a quelli in esso previsti e da esso regolamentati;
- stante l’assenza della conclusione di contratti per l’anticipata risoluzione del rapporto di agenzia, la provvigione in eccesso erogata dalla preponente non è sorretta da un titolo giustificativo e forma oggetto di indebito oggettivo, a cui si applica la prescrizione decennale.
In buona sostanza, la sentenza in commento si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di prescrizione per il recupero degli anticipi provvigionali è di dieci anni e non di cinque anni come le provvigioni, trattandosi di un’ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
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