La sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 965 del 4 febbraio 2026 offre un importante spunto di riflessione sui criteri di quantificazione dell’indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia. La decisione mostra come il giudice possa ridurre l’importo riconosciuto quando le circostanze del caso lo rendono opportuno.
La vicenda da cui trae origine tale sentenza riguardava un rapporto di agenzia nel settore delle telecomunicazioni durato diversi anni attraverso contratti successivi. Alla cessazione del rapporto l’agente aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento dell’indennità meritocratica per l’importo di € 131.839,25 euro calcolato sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio.
La società preponente aveva impugnato la sentenza di primo grado contestando la mancata considerazione di elementi specifici del settore delle telecomunicazioni, che avrebbero dovuto incidere sulla quantificazione equitativa dell’indennità meritocratica.
Nella sentenza in esame la Corte d’Appello di Roma ha evidenziato che nella quantificazione dell’indennità di fine rapporto spettante all’agente, il giudice deve valutare tutte le circostanze del caso. Tale valutazione può essere censurata in sede di legittimità solo se manca logica o congruità.
Il punto innovativo della pronuncia in commento riguarda il riconoscimento della rilevanza delle caratteristiche specifiche del settore delle telecomunicazioni mobili in cui:
- la clientela viene acquisita in un contesto con forti investimenti pubblicitari a carico della società preponente, da cui anche gli agenti traggono beneficio
- la società preponente fornisce supporto organizzativo e di immagine ai punti vendita.
- le condizioni contrattuali standard agevolano l’agente, riducendo la necessità di trattativa con i clienti.
La Corte territoriale adita ha ritenuto che tali fattori devono essere considerati nel calcolo dell’indennità meritocratica, perché “il contributo del preponente nello sviluppo degli affari incide, in modo logico e causale, anche sul contributo dell’agente stesso”, riducendo l’indennità meritocratica da € 131.839,25 a € 80.000,00, anche considerando che all’agente erano già state corrisposte dalla preponente il FIRR e l’indennità suppletiva di clientela.
In buona sostanza, la pronuncia in questione ha stabilito che il principio di equità nella quantificazione dell’indennità di fine rapporto non si traduce in un automatismo di calcolo, ma richiede sempre una valutazione complessiva delle circostanze concrete, in cui il giudice mantiene un margine di discrezionalità nella determinazione finale dell’importo dovuto a titolo di indennità di fine rapporto.
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