Una delle questioni più dibattute nella gestione di una rete vendita è il momento in cui matura il diritto dell’agente a percepire la provvigione, dandosi erroneamente per scontato che tale momento coincida con il buon fine dell’affare.
Per fare chiarezza sulla questione del momento in cui matura la provvigione è opportuno esaminare l’art. 1748, IV comma, del codice civile, secondo cui:
“Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente, dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
In buona sostanza, tale norma fissa due criteri per determinare il momento in cui matura la provvigione e più precisamente:
- nella prima parte del IV comma dell’art. 1748 del codice civile è previsto un criterio generale – derogabile dalle parti – che fa riferimento al momento in cui il preponente esegue materialmente la propria prestazione o avrebbe dovuto eseguirla in base al contratto con il cliente;
- nella seconda parte del IV comma dell’art. 1748 del codice civile è previsto, invece, un criterio inderogabile – essendo il limite temporale massimo entro il quale deve essere pagata la provvigione – che fa riferimento al momento in cui il cliente effettua materialmente il pagamento o avrebbe dovuto effettuarlo qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Per meglio chiarire la questione in esame è utile fare qualche esempio.
In base al criterio generale enunciato nella prima parte del IV comma dell’art. 1748 del codice civile (che, come detto, è un criterio derogabile dalle parti nel contratto individuale di agenzia):
- se il preponente consegna la merce al cliente alla data pattuita nel contratto, il diritto dell’agente a percepire la provvigione matura nel momento in cui viene effettuata tale consegna;
- se il preponente è obbligato a consegnare la merce ad una determinata data e non lo fa, il diritto dell’agente a percepire la provvigione matura nel momento in cui tale consegna avrebbe dovuto essere effettuata.
In base al criterio inderogabile enunciato nella seconda parte del IV comma dell’art. 1748 del codice civile (che, come detto, rappresenta il limite temporale massimo entro cui l’agente deve essere pagato):
- se il cliente paga il preponente alla data pattuita nel contratto, il diritto dell’agente a percepire la provvigione matura nel momento in cui viene effettuato tale pagamento;
- se il cliente è obbligato a pagare ad una determinata data e non lo fa, il diritto dell’agente a percepire la provvigione matura nel momento in cui tale pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Pertanto non necessariamente il momento in cui matura la provvigione coincide con il c.d. buon fine dell’affare e cioè con il momento in cui il cliente effettua il pagamento, con la conseguenza che si applicherà il criterio generale di cui alla prima parte del IV comma dell’art. 1748 del codice civile, salva diversa pattuizione contrattuale.
Occorre, quindi, prestare attenzione alla predisposizione e/o alla sottoscrizione di tale diversa pattuizione contrattuale, con cui può essere derogato il criterio generale sopra esaminato.
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