Il 1° luglio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), che è stato sottoscritto il 4 giugno 2025.

Tra le novità dell’AEC commercio 2025 si segnalano alcune modifiche apportate alla disciplina dell’indennità meritocratica.

In particolare, il nuovo AEC commercio ha modificato i presupposti per il riconoscimento dell’indennità meritocratica e i criteri per la quantificazione di tale indennità.

Riguardo ai presupposti per il riconoscimento dell’indennità meritocratica nell’AEC commercio 2025 viene precisato che i presupposti per ottenere tale indennità sono:

  • l’apporto di nuovi clienti e/o sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti;
  • l’esistenza di sostanziali vantaggi, che la preponente continua a ricevere dagli affari conclusi con tali clienti, da intendersi come aumento del fatturato.

Riguardo ai criteri per la quantificazione dell’indennità meritocratica nell’AEC commercio 2025 viene previsto che la quantificazione di tale indennità è pari al valore massimo previsto dall’articolo 1751 del codice civile detratto quanto dovuto a titolo di FIRR e di indennità suppletiva di clientela e quindi definitivamente calcolata secondo le diverse ipotesi descritte nelle tabelle allegate al nuovo AEC commercio 2025.

 

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