Il diritto di accesso ai libri contabili della preponente
Con la sentenza n. 19319 del 29/9/2016 la Sezione lavoro della Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema del diritto dell’agente all’accesso ai libri contabili della preponente.
In particolare nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che l’art. 1749 c.c. impone alla preponente lo specifico obbligo di mettere a disposizione dell’agente la documentazione e le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico e di consegnare, quanto meno ogni trimestre, un estratto conto dettagliato delle provvigioni dovute.
In buona sostanza, la Cassazione ha stabilito che l’agente è titolare di un vero e proprio diritto di accesso ai libri contabili della preponente, in quanto tali documenti sono necessari per il conteggio delle provvigioni e delle indennità, oltre che per una gestione trasparente del rapporto secondo i principi di buona fede e correttezza.
Parallelamente la preponente ha un vero e proprio obbligo di fornire la documentazione e le informazioni richieste dall’agente, in modo da consentirgli di poter ricostruire con esattezza l’andamento del rapporto di agenzia.
In base alla sentenza in commento la richiesta di esibizione documentale avanzata in giudizio dall’agente non può, quindi, essere considerata generica ed idonea a colmare un’eventuale lacuna probatoria, dato che la preponente ha comunque l’obbligo – anche indipendentemente dall’ordine del giudice – di mettere a disposizione dell’agente i documenti indispensabili per il calcolo delle provvigioni e delle indennità, che notoriamente sono nell’esclusiva disponibilità della stessa preponente.
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