La Cassazione torna a pronunciarsi sulla ripartizione dell’onere della prova tra agente e preponente
Con la sentenza n. 486 del 14/1/2016 la Cassazione ha ribadito che la ripartizione dell’onere della prova tra agente e preponente deve tener conto del principio della c.d. riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova.
Tale principio è riconducibile all’art. 24 della Costituzione ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio.
Pertanto, in base al principio giuridico sopra enunciato, in una causa promossa da un agente per il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto potrebbe essere ritenuta fondata la richiesta dell’agente di ottenere tutte le necessarie informazioni di carattere contabile (in possesso della sola preponente) indispensabili per assolvere l’onere probatorio a carico dell’agente relativo all’aumento del numero dei clienti e del volume di affari procurati nel corso del rapporto.
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