Categoria: Agenzia Pagina 4 di 12

62. Le indennità spettanti all’agente in caso di cessazione del contratto di agenzia

Con la sentenza n. 1120 del 2021 la Corte di Appello di L’Aquila si è pronunciata sul tema delle indennità spettanti all’agente in caso di cessazione del contratto di agenzia.

In particolare, nella suddetta sentenza Corte territoriale adita ha stabilito che nel caso di cessazione del contratto di agenzia all’agente sono dovute, alternativamente, due tipologie di indennità: quelle legali e quelle negoziali.

Le prime riguardano l’indennità di cessazione del rapporto e sono disciplinate dall’art. 1751 cod. civ. Esse non possono essere riconosciute all’agente che abbia esercitato il recesso senza alcuna responsabilità del preponente e comunque ai fini del loro riconoscimento non è sufficiente la provvista di nuovi clienti o il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti procurati dall’agente, ovvero dall’incremento di affari con i preesistenti.

Nel secondo gruppo vanno invece ricomprese tre tipologie di indennità: l’indennità di risoluzione del rapporto (erogata mediante gli accantonamenti eseguiti presso l’apposito fondo gestito da Enasarco), l’indennità suppletiva di clientela e quella meritocratica.

La prima (FIRR) è dovuta in ogni caso di cessazione del mandato, mentre per le altre due occorre distinguere l’indennità suppletiva di clientela (ISC), che è dovuta quando il contratto si scioglie su iniziativa dell’agente per circostanze attribuibili alla casa mandante, e l’indennità meritocratica (IM) che spetta all’agente allo scioglimento del contratto solo nel caso in cui l’importo complessivo del FIRR e dell’indennità suppletiva di clientela non superi il massimale stabilito per l’indennità di fonte legale e l’agente, al momento della cessazione, abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

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61. Prescrizione dell’indennità di incasso

Con la sentenza n. 22523 del 9 agosto 2021 la Corte di Cassazione – Sezione lavoro si è pronunciata sul tema del termine di prescrizione dell’indennità di incasso nel contratto di agenzia.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha stabilito che in tema di contratto di agenzia, l’indennità sostituiva di incasso è assoggettata alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 del codice civile analogicamente al termine di prescrizione a cui sono assoggettate le provvigioni, stante il vincolo di accessorietà che sussiste tra l’attività di incasso (obbligazione accessoria) e l’attività promozionale (obbligazione principale) svolta dall’agente in esecuzione dell’incarico a lui affidato.

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60. Il recesso in pendenza di preavviso equivale a rinuncia

Con sentenza n. 23822 del 2 settembre 2021 la Corte di Cassazione – Sezione lavoro si è occupata del tema del recesso da un contratto di agenzia in pendenza del periodo di preavviso.

In particolare, nella sentenza in esame la Suprema Corte ha sostanzialmente affermato che:

  • durante il periodo di preavviso il rapporto di agenzia è normalmente in essere, in base al principio di ultrattività di tale rapporto;
  • di conseguenza, in caso di recesso ordinario della preponente, nel periodo di preavviso l’agente è tenuto a svolgere la sua attività fino alla data di cessazione del periodo di preavviso;
  • laddove l’agente effettuasse un recesso per asserita giusta causa nel corso del periodo di preavviso e tale recesso fosse poi ritenuto infondato in sede giudiziaria, tale recesso dell’agente integrerebbe una rinuncia al residuo periodo di preavviso e determinerebbe l’anticipata risoluzione del rapporto di agenzia con l’effetto di escludere il diritto dell’agente all’indennità sostitutiva per il preavviso residuo, essendo il preavviso posto nel suo interesse.

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59. Variazioni provvigionali e giusta causa di recesso

Con sentenza n. 14181 del 24 maggio 2021 la Corte di Cassazione – Sezione lavoro ha escluso la sussistenza della giusta causa di recesso di un agente di commercio motivata con le variazioni di provvigioni e di zona effettuate dalla preponente nel corso del rapporto.  

In particolare, nella sentenza in esame la Suprema Corte ha affermato che:

  • le variazioni provvigionali e di zona erano state ripetutamente accettate dall’agente;
  • il contratto di agenzia stipulato dalle parti aveva previsto la facoltà della preponente di modificare le provvigioni e la zona e tale facoltà è da considerarsi legittima nell’osservanza dei principi di correttezza e buona fede;
  • nel contratto di agenzia l’attribuzione alla preponente del potere di modificare alcune clausole può trovare giustificazione nell’esigenza di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, che possono mutare durante il decorso del tempo.

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58. Prescrizione dell’indennità sostitutiva del preavviso

Con la sentenza n. 14062 del 21 maggio 2021 la Corte di Cassazione – Sezione lavoro si è pronunciata sul tema del termine di prescrizione dell’indennità sostituiva del preavviso nel contratto di agenzia.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha affermato che in tema di contratto di agenzia, l’indennità sostituiva del preavviso, spettante all’agente al momento della cessazione del rapporto, è assoggettata alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 5 del codice civile e non all’ordinario termine di prescrizione decennale, posto che l’art. 2948, n. 5 del codice civile deve essere interpretato nel senso che la prescrizione quinquennale riguarda tutte “le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro“, senza la limitazione – non prevista dal legislatore – a quelle relative al rapporto di lavoro subordinato.

La sentenza in commento è da tener presente essendo difforme all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui l’indennità sostitutiva del preavviso (come anche l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile) è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale e non al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 5 del codice civile.

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57. Cosa deve contenere la lettera di recesso della preponente?

Con sentenza n. 10028 del 15 aprile 2021 la Corte di Cassazione – Sezione lavoro è tornata ad occuparsi dei requisiti di validità della lettera di recesso per giusta causa effettuato dalla preponente.

In particolare, nella suddetta sentenza la Suprema Corte ha precisato che:

  • il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia – data l’analogia dei due rapporti – ma in relazione solo al recesso della preponente, mentre il recesso per giusta causa dell’agente non è invece condizionato da alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti della preponente ulteriori rispetto a quelli lamentati nella lettera di recesso dell’agente;
  • nella lettera di recesso per giusta causa la preponente non deve però fare riferimento necessariamente a fatti specifici, qualora l’agente sia a conoscenza di tali fatti, anche “aliunde“.

Nel caso di specie, dagli atti di causa e dalle incontestate deduzioni della preponente è risultato che l’agente era perfettamente a conoscenza dell’attività di concorrenza illecita posta in essere, che gli venne conseguentemente contestata.

In buona sostanza, nella sentenza in commento la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini della legittimità del recesso per giusta causa effettuato dalla preponente, quest’ultima deve contestare immediatamente all’agente gli addebiti, ma non deve necessariamente far riferimento a fatti specifici, fin dal momento della lettera di recesso, essendo sufficiente che l’agente sia a conoscenza di tali fatti, anche “aliunde”.

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56. Impugnazione del recesso da parte dell’agente e termini di decadenza

Con sentenza n. 8964 del 31 marzo 2021 la Corte di Cassazione – Sezione lavoro si è pronunciata sul tema dei termini di decadenza per impugnare il recesso della preponente, escludendo l’applicazione ai rapporti di agenzia del termine di decadenza fissato dal cosiddetto “Collegato lavoro”. 

In particolare, in tale pronuncia la Cassazione ha stabilito che in tema di contratto di agenzia, l’impugnazione del recesso della preponente da parte dell’agente non è assoggettata al termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 3, lett. b), del cosiddetto “Collegato lavoro” (legge n. 183 del 2010) per i seguenti motivi:

  • l’art. 32 del “Collegato lavoro” è una norma eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile esclusivamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche le altre forme di parasubordinazione di cui all’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., dato che il termine “committente”, presente nel suddetto art. 32 del Collegato Lavoro, esula dal rapporto di agenzia;
  • l’art. 1751, V comma, cod. civ. prevede già a carico dell’agente una particolare ipotesi di decadenza, atteso che tale norma codicistica dispone espressamente che l’agente decade dal diritto all’indennità di fine rapporto ex art. 1751 cod. civ. se, nel termine di un anno dalla cessazione del rapporto, omette di comunicare alla preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.

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55. Mancato pagamento delle provvigioni e giusta causa di recesso

Con sentenza n. 14 dell’11 febbraio 2021 la Corte d’Appello di Genova – Sezione lavoro ha precisato le condizioni in presenza delle quali il mancato pagamento delle provvigioni integra gli estremi della giusta causa di recesso dell’agente. 

In particolare, nella sentenza in esame la Corte territoriale adita ha affermato che:

  • in generale, la giusta causa di recesso dell’agente va identificata, in base all’art. 2119 cod. civ., nell’inadempimento colpevole e non di scarsa importanza delle preponente, che lede in misura considerevole l’interesse dell’agente;
  • in particolare, il mancato pagamento delle provvigioni e i reiterati ritardi negli adempimenti funzionali al pagamento delle provvigioni costituiscono violazioni del contratto che incidono sul diritto dell’agente a regolare e puntuale corrispettivo mensile della prestazione lavorativa;
  • nello specifico, tali condotte investono l’obbligazione principale della preponente nell’attuazione del sinallagma contrattuale e non possono ritenersi di scarsa importanza, soprattutto qualora abbiano carattere reiterato ed ammontare non del tutto trascurabile.

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54. Target di vendita e clausola risolutiva espressa

Con sentenza n. 142 del 7 aprile 2021 il Tribunale di Busto Arsizio – Sezione lavoro si è pronunciato sul tema della cessazione con effetto immediato di un contratto di agenzia in caso di mancato raggiungimento da parte dell’agente del target di vendita prefissato.

In particolare, nella sentenza in esame il Giudice adito ha ritenuto che:

  • è legittima la cessazione con effetto immediato effettuata dalla preponente, in applicazione della clausola risolutiva espressa presente nel contratto di agenzia, avendo realizzato l’agente risultati di vendita molto al di sotto del target di vendita contrattualmente pattuito tra le parti;
  • nonostante negli anni precedenti la preponente non si sia avvalsa della clausola risolutiva espressa quando l’agente non aveva raggiunto i precedenti target di vendita, ad ogni modo il fatto che un determinato comportamento sia stato in precedenza tollerato non esclude la possibilità e la legittimità di ritenere, successivamente, tale comportamento, ripetuto nel tempo, intollerabile;
  • a prescindere dalla clausola risolutiva espressa presente nel contratto di agenzia oggetto di causa, l’inadempimento imputato all’agente consistente nel mancato raggiungimento del target di vendita integra di per sé gli estremi della giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., contestata dalla preponente nella medesima lettera di cessazione del contratto di agenzia;
  • il dato oggettivo dello scarso rendimento dell’agente evidenziato dal significativo scostamento dal target di vendita è causalmente ricollegabile al mancato svolgimento da parte dello stesso agente dell’attività promozionale con la dovuta diligenza e alla mancata visita periodica della clientela rientrante nella zona a lui attribuita.

La sentenza in commento è interessante, in quanto rientra tra le varie sentenze successive alla pronuncia della Cassazione Sezione Lavoro 18 maggio 20111 n. 10934, in cui è stato stabilito che l’esigenza di un giudizio di gravità dell’inadempimento non sussiste nel caso della previsione di una clausola risolutiva per mancato raggiungimento di un target di vendita quando lo scostamento rispetto a tale target è stato molto significativo e quindi tale inadempimento integra di per sé gli estremi della giusta causa di cui all’art. 2119 c.c.

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53. Quando è lecito recedere senza indennizzo da un contratto di agenzia in prova?

Con sentenza n. 7823 dell’1 dicembre 2020 il Tribunale di Milano si è pronunciato sul tema del recesso da un contratto di agenzia durante il periodo di prova.

In particolare, nella suddetta sentenza il Giudice adito ha affermato che:

  • nel contratto di agenzia le parti possono inserire un patto di prova per valutare reciprocamente la convenienza di rendere stabile ovvero di risolvere il vincolo contrattuale, subordinando la definitività del rapporto al mancato esercizio della facoltà di recesso entro il periodo di tempo all’uopo prestabilito;
  • tale patto è pienamente valido, purché (secondo l’accertamento del giudice del merito) il periodo destinato alla effettuazione dell’esperimento sia limitato al tempo necessario e sufficiente per consentire alle parti di compiere l’anzidetta valutazione;
  • la clausola contrattuale, che prevede a favore di entrambe le parti la facoltà di recedere dal contratto senza l’obbligo di preavviso o di pagamento dell’indennità sostitutiva, non ha carattere vessatorio e, quindi, non richiede una specifica approvazione per iscritto, anche se inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti.

In buona sostanza, nella sentenza in esame il Tribunale di Milano ha stabilito la validità della clausola che prevede la facoltà di recesso durante il periodo di prova senza preavviso senza indennizzo alla controparte, a condizione che tale facoltà sia prevista in favore di entrambe le parti.

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