Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), entrato in vigore il 15 agosto 2020, contiene novità normative in vari ambiti, tra cui in materia di contratti a termine (art. 8 Decreto Agosto).

In deroga a quanto previsto dall’art. 21, D.lgs. n. 81/2015, fino al 31 dicembre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti a termine, anche in assenza di una delle causali previste per legge (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria).

La proroga o il rinnovo “acausale” sanno possibili una sola volta e per soli 12 mesi, nel rispetto del limite di durata massima pari a 24 mesi.

Abrogata, invece, la norma del c.d. Decreto Rilancio (Art. 93, comma 1 bis D.L. 34/2020) che prorogava in automatico il termine dei contratti di apprendistato e a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza epidemiologica.

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