Le condizioni di legittimità di un sistema di distribuzione selettiva

Con provvedimento del 17/3/2016 il Tribunale di Milano ha precisato le condizioni di legittimità di un sistema di distribuzione selettiva, intendendosi come tale un “sistema di distribuzione nel quale il fornitore s’impegna a vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo ai distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori s’impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema (Reg. UE 330/2010)”.

In particolare il Tribunale di Milano ha rilevato che un sistema di distribuzione selettiva, anche se limita la concorrenza sul mercato, può costituire una modalità di commercializzazione legittima in base alla normativa europea quando ricorrono determinate condizioni relative alla natura del prodotto, ai criteri di scelta di natura oggettiva e qualitativa dei rivenditori e alla misura dei limiti alla concorrenza.

In buona sostanza, un sistema di distribuzione selettiva è legittimo se:

  • riguarda particolari tipologie di beni di elevato livello tecnico per i quali l’acquirente necessiti di specifica assistenza;
  • riguarda beni di lusso e di prestigio, che richiedono ingenti investimenti da parte del titolare;
  • impone limiti alla concorrenza stabiliti in modo oggettivo, tenuto conto delle qualità professionali dei rivenditori.

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