Il Coronavirus sta provocando ripercussioni anche nei rapporti contrattuali ed in particolare nei contratti di distribuzione, sia a livello internazionale, sia a livello nazionale.

Come noto, per effetto dell’emergenza sanitaria in corso, sia a livello internazionale sia a livello nazionale alcune aziende stanno rallentando o addirittura bloccando la loro produzione, con la conseguenza che tali aziende rischiano di non poter – in tutto o in parte – adempiere ai contratti in essere con i loro distributori.

Si pensi ad esempio al caso di un produttore italiano che ha stipulato con un distributore–importatore americano un contratto di distribuzione, in forza del quale il produttore si è impegnato a vendere all’importatore americano un certo quantitativo minimo di prodotti nel 2020.

In caso di mancata o parziale fornitura dei prodotti al distributore americano, si realizzerebbe un inadempimento contrattuale imputabile al produttore italiano.

Per cercare di mitigare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal suo ipotetico inadempimento, il produttore potrebbe però invocare il concetto della “causa di forza maggiore” consistente nell’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus.

Infatti, sono considerate cause di forza maggiore quelle circostanze estranee alla sfera di controllo della parte obbligata, che determinano un impedimento che la stessa parte obbligata non era ragionevolmente tenuta a prevedere al momento della conclusione del contratto, né poteva evitare o superare l’impedimento medesimo o le sue conseguenze.

A sostegno di tale tesi si segnalano le seguenti argomentazioni:

  • Secondo la giurisprudenza internazionale e nazionale, integrano gli estremi della causa di forza maggiore le catastrofi naturali (ad esempio gli incendi, i terremoti, le alluvioni, gli uragani, ecc.) oppure gli eventi umani di particolare gravità (ad esempio le guerre, gli atti terroristici, le rivolte, gli scioperi, gli ordini delle pubbliche autorità, ecc.).
  • Nel caso del Coronavirus – da un lato – sussistono gli estremi della catastrofe naturale, tenendo presente l’impatto di tale virus sulla salute pubblica dei cittadini – dall’altro lato – sussistono pure gli estremi dell’evento umano di particolare gravità, tenendo presente l’impatto delle ordinanze delle pubbliche autorità volte a contenere la diffusione del virus, che sostanzialmente limitano la circolazione dei lavoratori e/o l’attività produttiva e/o l’approvvigionamento delle materie prime da parte di soggetti terzi (si pensi ad esempio alle tante aziende nazionali e internazionali che importano dalla Cina alcuni componenti indispensabili per la produzione dei loro prodotti).
  • L’epidemia SARS del 2003 fu considerata causa di forza maggiore in diverse sentenze e arbitrati, per cui costituisce un precedente giurisprudenziale a cui fare riferimento per le possibili analogie con il Coronavirus.

Ad ogni modo, si potrebbe invocare il concetto della “causa di forza maggiore” non solo se all’interno del singolo contratto di distribuzione fosse prevista una clausola apposita disciplinante tale ipotesi, ma anche, in caso contrario, in applicazione dei principi generali di diritto sopra esposti.

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