Nella Fase 2 cominciano a vedersi anche sui contratti i primi effetti del Covid-19, che si stanno concretizzando in richieste di risarcimento danni e/o in richieste di pagamento di penali, a fronte di inadempimenti contrattuali legati al blocco delle attività produttive avvenuto durante la Fase 1. 

Le aziende che nella Fase 1 si sono trovate nella situazione di non poter adempiere ai propri obblighi contrattuali, o di poterlo fare solo ad un costo eccessivo, avrebbero dovuto informare di tale situazione la controparte, eventualmente chiedendo all’altro contraente di rinegoziare i termini contrattuali.  

Infatti, come noto, obbligo fondamentale nei rapporti contrattuali è agire secondo buona fede rispettando gli impegni contrattuali assunti in applicazione della regola generale del “pacta sunt servanda”.

Tuttavia, l’art. 91 del c.d. “Decreto Cura Italia”, convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, ha stabilito che: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.  

Secondo l’art. 1218 del codice civile il debitore, che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo sia determinato da impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.  

In altre parole, l’art. 91 del c.d. “Decreto Cura Italia” prevede che, ai fini della valutazione dell’esclusione del debitore dalla responsabilità per inadempimento contrattuale, anche in relazione ad eventuali decadenze o penali connesse ai ritardati o omessi adempimenti, potrà essere valutato dal Giudice il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.  

Inoltre l’art. 91 del c.d. “Decreto Cura Italia” richiama espressamente anche l’art. 1223 del codice civile, secondo cui il risarcimento del danno deve comprendere la perdita subita dal creditore e il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza diretta.

Pertanto, in caso di sussistenza di un danno da risarcire, ai fini della quantificazione di tale danno il Giudice dovrà tenere in considerazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 del c.d. “Decreto Cura Italia”, l’obbligo a carico del debitore di rispettare le misure di contenimento del Covid-19 imposte durante la fase emergenziale.

In buona sostanza, l’art. 91 del c.d. “Decreto Cura Italia”, convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, consentirebbe di escludere la responsabilità del debitore, ma a tal fine è essenziale una disamina del caso concreto per valutare l’incidenza del rispetto delle misure di contenimento in relazione all’inadempimento della prestazione da parte dello stesso debitore.

 

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