{"id":324,"date":"2019-10-14T09:50:41","date_gmt":"2019-10-14T07:50:41","guid":{"rendered":"http:\/\/ftavvocati.it\/?p=324"},"modified":"2020-04-07T01:03:36","modified_gmt":"2020-04-06T23:03:36","slug":"8-recesso-dal-contratto-di-distribuzione-e-violazione-del-principio-di-buona-fede","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftavvocati.it\/index.php\/2019\/10\/14\/8-recesso-dal-contratto-di-distribuzione-e-violazione-del-principio-di-buona-fede\/","title":{"rendered":"8. Recesso dal contratto di distribuzione e violazione del principio di buona fede"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Recesso dal contratto di distribuzione e violazione del principio di buona fede<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la sentenza n. 691 del 5 febbraio 2018 la Corte d\u2019Appello di Roma \u00e8 tornata a pronunciarsi sul noto \u201ccaso Renault\u201d dopo il rinvio della Suprema Corte ad altra sezione della medesima Corte d\u2019Appello di Roma, a seguito della cassazione della precedente sentenza del giudice di secondo grado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di specie alcuni ex concessionari della Renault avevano impugnato il recesso a loro comunicato dalla casa automobilistica, lamentandone l\u2019irragionevolezza e l\u2019illegittimit\u00e0, pur se i relativi contratti di concessione di vendita attribuissero alla Renault il diritto di sciogliere unilateralmente dal contratto senza alcuna giustificazione. I giudici di merito avevano rigettato le domande degli attori, affermando la piena liceit\u00e0 della condotta della convenuta che, per la preventiva scelta operata allatto della determinazione del contenuto del contratto, appariva legittimata a sottrarsi ad \u201c<em>ogni controllo causale sull&#8217;esercizio\u00a0di tale potere<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di Cassazione \u00e8 stata chiamata a vagliare la legittimit\u00e0 della decisione che aveva ritenuto l\u2019esercizio di un recesso\u00a0<em>ad nutum\u00a0<\/em>non assoggettabile ad una forma di controllo fondata sul principio di buona fede ed \u00e8 pervenuta a conclusioni molto chiare almeno sul punto della sussistenza di un preciso e ineludibile dovere di valutazione che il giudice non pu\u00f2 omettere di osservare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che la pretesa fatta valere dai concessionari \u201crevocati\u201d va valutata accertando se il recesso comunicato loro dalla Renault sia stato (nonostante l\u2019avvenuta intimazione del preavviso) \u201c<em>inaspettato e sorprendente<\/em>\u201d e se, quindi, la societ\u00e0 concedente con il proprio comportamento abbia generato un \u201c<em>legittimo affidamento<\/em>\u201d circa la continuazione del rapporto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altre parole, si tratta di verificare se il recesso della casa automobilistica concedente abbia o meno integrato una violazione del dovere di buona fede.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo la Corte di Cassazione, tale verifica, da un lato, non \u00e8 condizionata e circoscritta dalla necessit\u00e0 di riscontrare particolari circostanze qualificanti (ad es. il dolo, inteso come intenzione di nuocere), ma, dall&#8217;altro, deve limitarsi ad un controllo di tipo esclusivamente procedurale (il controllo sulle modalit\u00e0 dell\u2019agire), che non pu\u00f2 spingersi a sindacare i motivi (o lo \u201cscopo\u201d) per il quale il recesso <em>ad nutum\u00a0<\/em>\u00e8 stato posto in essere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chiariti i limiti dell\u2019indagine demandata alla Corte d\u2019Appello di Roma come giudice del rinvio, la sentenza in esame nulla ha accertato in ordine alla legittimit\u00e0 o meno della scelta strategica di Renault di recedere dai contratti con i concessionari, posto che non \u00e8 possibile \u2013 secondo il principio elaborato dalla Corte di Cassazione e sopra esposto \u2013 sindacare su di una scelta di mercato, andando ad incidere sull&#8217;autonomia negoziale di un soggetto, nel caso di specie la casa automobilistica Renault, in mancanza di prove sulle finalit\u00e0 ulteriori e diverse rispetto a quelle contrattuali idonee a giustificare il recesso <em>ad nutum<\/em>\u00a0della casa madre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altri termini, la seconda Sezione della Corte d\u2019Appello di Roma non ha ritenuto agevole accedere alla tesi dei concessionari \u201crevocati\u201d (secondo i quali lo scopo ultroneo ed anomalo della societ\u00e0 concedente sarebbe stato l\u2019inserimento di ex dirigenti Renault nella rete di vendita al fine di evitare gravosi impegni economici legati allo scioglimento del rapporto di lavoro con questi ultimi), a fronte di una comprovata e gi\u00e0 nota scelta di riorganizzazione aziendale da parte dei vertici della stessa Renault.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte d\u2019Appello di Roma ha ritenuto invece che il comportamento di Renault non sia stato improntato ai necessari criteri di correttezza e lealt\u00e0 sotto il profilo della buona fede oggettiva nell&#8217;ambito dell\u2019esecuzione del rapporto contrattuale, in considerazione del breve lasso di tempo intercorso tra:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>l\u2019imposizione da parte della Renault ai propri concessionari di investimenti e obiettivi minimi, preordinati a realizzare nuovi show room, ad incrementare pubblicit\u00e0, ad aprire sub-concessionarie, ecc.; e<\/li>\n<li>la comunicazione di recesso con preavviso di dodici mesi, che non consentiva ai destinatari di ammortizzare gli impegni economici che gran parte dei concessionari \u201crevocati\u201d aveva sostenuto per incrementi di capitale, per la costruzione di sedi, per l\u2019acquisto di notevoli quantit\u00e0 di materiale di ricambio e per l\u2019assunzione di personale.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019affidamento su una ragionevole continuit\u00e0 del rapporto, desumibile dalla (allora) recente sottoscrizione di patti aggiuntivi al contratto di concessione, contenenti l\u2019accettazione delle richieste di incremento del fatturato e sforzi programmatici, \u00e8 risultato cos\u00ec frustrato dalla scelta improvvisa di estinguere ogni rapporto, senza dare ai concessionari la possibilit\u00e0 di rinegoziare la durata del contratto, ovvero di proporre in ipotesi un\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto idonea a tamponare gli effetti economici pregiudizievoli, o ancora di accedere ad un preavviso pi\u00f9 lungo di quello stabilito nel contratto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Avendo accertato che il recesso\u00a0<em>ad nutum<\/em>\u00a0della societ\u00e0 concedente \u00e8 stato esercitato con modalit\u00e0 contrarie a buona fede, la Corte di Appello di Roma come giudice del rinvio si \u00e8 quindi posta il problema di accertare, caso per caso, quale sia stato il danno subito da ciascun concessionario, determinando l\u2019ammontare tenuto anche conto che, almeno quindici dei ventiquattro concessionari revocati, hanno stipulato nuovi contratti di concessione con altre case automobilistiche, utilizzando le strutture commerciali gi\u00e0 realizzate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In proposito la Corte di Appello di Roma ha escluso che ai concessionari debba essere riconosciuta un\u2019indennit\u00e0 di avviamento o di clientela come previsto nel contratto di agenzia, richiamandosi sul punto alla Corte di Cassazione che, nella sentenza con cui ha cassato la sentenza di secondo grado, ha espressamente escluso qualsiasi rapporto di analogia fra il contratto di concessione di vendita e il contratto di agenzia, anche nel caso in cui il contratto di concessione di vendita si estingua per effetto del recesso della societ\u00e0 concedente, esercitato con modalit\u00e0 contrarie alla buona fede.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la sentenza in esame la Corte di Appello di Roma ha infine esaminato, caso per caso, sulla base di un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equit\u00e0 correttiva (o integrativa), le posizioni dei singoli concessionari, ipotizzando che, a causa del comportamento della Renault, tutti i soggetti \u201crevocati\u201d avessero fatto affidamento su una prosecuzione del rapporto per un periodo compreso tra due e cinque anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a9 FTA avvocati. All Rights Reserved<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Recesso dal contratto di distribuzione e violazione del principio di buona fede Con la sentenza n. 691 del 5 febbraio 2018 la Corte d\u2019Appello di Roma \u00e8 tornata a pronunciarsi sul noto \u201ccaso Renault\u201d dopo il rinvio della Suprema Corte ad altra sezione della medesima Corte d\u2019Appello di Roma, a seguito della cassazione della precedente [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7,8],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.2.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>8. 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