La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, che è stata pubblicata il 12 agosto 2022 in Gazzetta Ufficiale, ha modificato con efficacia da partire dal 31 ottobre 2022 l’art. 9 della legge n. 192 del 1998 sull’abuso di dipendenza economica, attualizzando la disciplina della subfornitura nelle attività produttive rispetto ai casi in cui un’impresa utilizza i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale.

Dal 31 ottobre 2022 è vietato l’abuso da parte delle piattaforme digitali dello stato di dipendenza economica nel quale si trova nei loro confronti un’impresa cliente o fornitrice.

Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato digitale alternative soddisfacenti.

Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un’impresa utilizza i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati.

L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all’ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell’attività svolta ovvero nell’adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l’utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l’applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere.

Il patto attraverso il quale si realizza l’abuso di dipendenza economica è nullo, per cui il giudice ordinario competente può decidere sulle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni. Le azioni civili esperibili sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa.

Qualora si ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell’attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell’istruttoria, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può procedere alle diffide e sanzioni nei confronti dell’impresa o delle imprese che abbiano commesso tale abuso.

In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l’abuso si configura a prescindere dall’accertamento della dipendenza economica.

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