Con sentenza n. 14181 del 24 maggio 2021 la Corte di Cassazione – Sezione lavoro ha escluso la sussistenza della giusta causa di recesso di un agente di commercio motivata con le variazioni di provvigioni e di zona effettuate dalla preponente nel corso del rapporto.  

In particolare, nella sentenza in esame la Suprema Corte ha affermato che:

  • le variazioni provvigionali e di zona erano state ripetutamente accettate dall’agente;
  • il contratto di agenzia stipulato dalle parti aveva previsto la facoltà della preponente di modificare le provvigioni e la zona e tale facoltà è da considerarsi legittima nell’osservanza dei principi di correttezza e buona fede;
  • nel contratto di agenzia l’attribuzione alla preponente del potere di modificare alcune clausole può trovare giustificazione nell’esigenza di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, che possono mutare durante il decorso del tempo.

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