Dall’1 luglio 2021 è entrato in vigore nell’Unione Europea il Regolamento europeo n. 2021/953 relativo al c.d. “Green Pass europeo”.

L’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 stabilisce che la verifica del c.d. “Green Pass” è consentita ai seguenti soggetti:

  • i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  • il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o nei pubblici esercizi;
  • i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso del Green Pass;
  • il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso del Green Pass;
  • i vettori aerei, marittimi e terrestri;
  • i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, è prescritto il possesso del Green Pass.

Pertanto, il datore di lavoro, non essendo menzionato tra i soggetti legittimati, non può chiedere ai suoi dipendenti l’esibizione del Green Pass, anche considerando che la finalità del Regolamento europeo n. 2021/953 è quella di agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione.

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