Le informazioni dovute al franchisee a pena di annullamento del contratto

Con la sentenza del 5 febbraio 2018 il Tribunale di Trani ha stabilito che è annullabile il contratto di franchising se manca la prova dell’avvenuta (ed effettiva) consegna all’aspirante franchisee, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto, della copia completa del contratto da sottoscrivere e degli allegati indicati nell’art. 4 della legge 6 maggio 2004 n. 129 (c.d. legge sul franchising).

In particolare nella suddetta sentenza il Tribunale di Trani ha affermato che:

  • secondo l’articolo 4 della legge sul franchising, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto di franchising, il franchisor deve consegnare all’aspirante franchisee copia completa del contratto da sottoscrivere, insieme ai seguenti allegati: copia del bilancio degli ultimi tre esercizi, dati relativi all’attività (ragione e capitale sociale), elenco dei procedimenti giudiziari e arbitrali promossi nei confronti del franchisor negli ultimi tre anni, notizie relative ai marchi utilizzati dal franchisor (estremi della registrazione, licenza concessa da terzi all’affiliante e altro), documentazione inerente la c.d. formula commerciale, notizie riguardanti il numero di franchisee già facenti parte della rete in franchising, la relativa ubicazione e la loro variazione anno per anno con riferimento agli ultimi tre anni;
  • il franchisor è obbligato a consegnare al potenziale franchisee una copia completa del contratto, per cui secondo la legge sul franchising la copia presentata dal franchisor deve essere identica a quella finale da sottoscrivere e quindi non può essere un fac-simile senza allegati;
  • la sottoscrizione della clausola contrattuale precostituita e prestampata contenuta nel contratto di franchising, recante la conferma dell’avvenuta ricezione da parte del franchisee della documentazione prevista dall’art. 4 della legge sul franchising, non costituisce circostanza idonea a provare l’avvenuta ed effettiva consegna di tale documentazione;
  • è indispensabile l’allegazione e la prova del contenuto e delle modalità di messa a disposizione al franchisee della documentazione prevista nella suddetta norma, a pena di annullamento del contratto di franchising.

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