É possibile vietare la vendita su internet agli agenti o ai distributori?

A seguito della diffusione di internet, sempre più spesso gli agenti e i distributori sono interessati a vendere on-line, con la conseguenza che nella prassi si pone il problema se sia legittimo o meno vietare la vendita su internet agli agenti o ai distributori.

Per rispondere al quesito oggetto del presente articolo occorre fare preliminarmente alcune precisazioni:

  • di regola la normativa antitrust non si applica ai contratti di agenzia, ma si applica ai contratti di distribuzione;
  • secondo la normativa antitrust la vendita tramite un sito internet costituisce una vendita passiva;
  • secondo la normativa antitrust un produttore non può vietare le vendite passive.

Ne consegue che da un punto di vista strettamente giuridico:

  • è legittimo vietare all’agente la vendita su internet, in quanto ai contratti di agenzia non si applica la normativa antitrust, che impedisce al produttore di vietare le vendite passive, tra cui rientrano le vendite tramite un sito internet;
  • è illegittimo vietare al distributore la vendita su internet, in quanto ai contratti di distribuzione si applica la normativa antitrust, che impedisce al produttore di vietare le vendite passive, tra cui rientrano, come detto, le vendite tramite un sito internet.

Tuttavia, da un punto di vista più strettamente operativo, per salvaguardare la buona armonia all’interno della rete vendita del produttore, si suggerisce di disciplinare la vendita su internet all’interno del singolo contratto di agenzia o di distribuzione secondo i principi contenuti negli “Orientamenti sulle restrizioni verticali” della Commissione Europea.

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