Il requisito di specificità della causale apposta ai contratti a tempo determinato

Con ordinanza del 22 gennaio 2019 n. 1616 la Corte di Cassazione ha stabilito che il requisito di specificità della causale apposta ai contratti a tempo determinato, previsto dall’art. 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001, è ineludibile al pari della forma scritta ad substantiam del contratto, imposta dall’art. 4 del medesimo decreto, con la conseguenza il predetto requisito della specificità della causale risulta mancante se di fatto consiste nel generico richiamo alle previsioni della contrattazione collettiva, per giunta – nel caso di specie, deciso dalla Suprema Corte – senza alcuno specifico riferimento alle esigenze eventualmente previste dal CCNL di riferimento in materia di lavoro a tempo determinato.

La Corte di Cassazione ha aggiunto che è la parte datoriale che deve altresì dimostrare l’effettività di quanto enunciato nella clausola contrattuale per giustificare l’apposizione del termine. Infatti, secondo la Suprema Corte, va attribuito alla parte datoriale l’onere di dimostrare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, giustificanti l’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, ai sensi del citato art. 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001, in quanto regime derogatorio alla forma comune del rapporto di lavoro, che è a tempo indeterminato, per cui tale onere è maggior ragione a carico di parte datoriale rispetto a quello, esplicitamente disciplinato dall’art. 4 del medesimo decreto n. 368 in ordine all’ipotesi di proroga del termine.

Tale sentenza, che riguarda la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato contenuta nel decreto legislativo n. 368 del 2001, andrà tenuta presente anche considerando il ritorno alle “causali” previste per i contratti di durata superiore ai 12 mesi dal c.d. “Decreto dignità” (decreto legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96 del 9 agosto 2018), che ha modificato il c.d. Jobs Act (decreto legislativo n. 81/2015), noto per aver eliminato l’obbligo di specificare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste per l’appunto dall’art. 1 del decreto legislativo n. 368.

© FTA avvocati. All Rights Reserved