I contratti più diffusi nella distribuzione commerciale sono il procacciamento d’affari, il contratto di agenzia, il contratto di concessione di vendita, il contratto di franchising e il contratto di licenza.

Tali contratti hanno delle affinità e delle caratteristiche peculiari che di seguito illustreremo brevemente.  

Il procacciamento d’affari

Il procacciamento d’affari è uno strumento assai flessibile e privo di particolari obbligazioni da parte di chi conferisce l’autorizzazione, che non andrebbe utilizzato nel caso di collaborazioni stabili.

Infatti il rapporto di procacciatore d’affari si concretizza nell’attività di chi, in via del tutto episodica, raccoglie gli ordini dei clienti trasmettendoli all’imprenditore da cui ha ricevuto l’autorizzazione orale o scritta di procurare affari.

Tale attività dipende esclusivamente dall’iniziativa del procacciatore e ha carattere occasionale, quanto meno rispetto al numero degli affari procurati.

Il contratto di agenzia

Il contratto di agenzia è il principale strumento utilizzato per la creazione di reti vendita ed è caratterizzato dal maggior impianto normativo di riferimento, contenuto nel codice civile, in leggi speciali e negli accordi economici collettivi.

Con tale contratto un’impresa affida stabilmente ad un agente (persona fisica o società) l’incarico di promuovere, nella zona assegnatagli, la conclusione di contratti.

L’agente commerciale svolge, quindi, a titolo di professione abituale, l’incarico di promuovere gli affari relativi a beni o servizi, per conto di produttori, industriali o commerciali.

Nel caso in cui gli venga conferito anche l’incarico di concluderli, assume la veste di agente con rappresentanza o rappresentante di commercio.  

Il contratto di concessione di vendita

Il contratto di concessione di vendita ha per oggetto esclusivamente la fornitura di prodotti industriali o comunque di beni materiali.

Nella concessione di vendita, a parte eventuali pagamenti per materiali pubblicitari e simili, normalmente non è previsto per il concedente alcun compenso addizionale rispetto al prezzo di quanto fornito.

I vincoli di condotta del concessionario sono attenuati e per lo più finalizzati a consentire al concedente un controllo minimo sull’attività del concessionario stesso, il quale, almeno formalmente, non è tenuto ad osservare un particolare “modus operandi” del concedente e a conformarsi all’immagine di quest’ultimo.

L’uso di segni distintivi del concedente è un elemento eventuale ed accessorio del contratto ed il concessionario può, quindi, utilizzare una propria insegna, che, eventualmente affiancata dal marchio del concedente, potrebbe risultare anche preminente rispetto a quest’ultimo.

Il contratto di franchising

Il franchising è un contratto atipico, disciplinato nel nostro ordinamento da una legge speciale, che nella prassi si è andato affermando soprattutto come strumento di distribuzione commerciale all’interno di un singolo Stato.

Con tale contratto vengono disciplinate una pluralità di prestazioni che, se considerate singolarmente, risultano peculiari di altre forme di rapporto, quali ad esempio i rapporti di licenza (di brevetto, di marchio, di know-how) e di concessione di vendita – anche loro atipici – e i rapporti – tipici – di affitto o locazione (di immobili) e di comodato (di attrezzature, arredi, impianti mobili).

Il franchising costituisce, quindi, un’ipotesi di contratto misto o complesso e presenta caratteristiche che lo contraddistinguono dai suddetti rapporti, non tanto sul piano giuridico, quanto nella natura degli obiettivi perseguiti, negli obblighi tra le parti e per la presenza di alcuni vincoli specifici, come quello per il franchisee di conformarsi ad uno standard di condotta prefissato dal franchisor, nel rispetto dell’uniformità di immagine della rete.  

Il contratto di licenza

ll contratto di licenza è lo strumento contrattuale che viene utilizzato nella prassi (usualmente, anche se non esclusivamente, nell’ambito di rapporti di sub-fornitura) per trasferire un brevetto o un know-how da uno Stato ad un altro, a fronte del pagamento di una somma iniziale per la concessione della licenza e delle c.d. royalties sulle unità prodotte e/o vendute.

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